La figura del Notaio
Il Notaio (o, nella dizione antica, tuttora talvolta usata, notaro) è un libero professionista e contemporaneamente un pubblico ufficiale, figura speciale prevista dall’ordinamento per favorire la registrazione capillare degli atti stipulati fra i cittadini, a complemento e strumento, ed in delega generale, della funzione di registro provveduta dallo stato.
Nel diritto italiano, infatti, secondo quanto recita l’art.1 della legge 16 febbraio 1913, n. 9, i notai sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.
L’etimo della parola “notaio” deriva dal latino “notare” ossia “annotare, prender nota”. Il notaio è in pratica colui che, per conto dello Stato, non solo ha la funzione di accertare l’identità delle parti e attribuire pubblica fede a quanto stipulato avanti a lui ma altresì di compiere un vero e proprio controllo di legittimità degli atti e curarne tutti i successivi adempimenti, tra cui la corretta registrazione e trascrizione nei pubblici registri. Inoltre, il notaio è delegato anche alla riscossione di certe imposte relative ad alcuni tipi di atti rogati. L’atto pubblico è anche detto “rogito” ed è propriamente “atto di notaio” in quanto non si tratta di un semplice atto sottoscritto dalle parti dinanzi al notaio, bensì di un atto che è stato redatto dal notaio riducendo nella forma giuridica più appropriata la volontà delle parti; pertanto l’atto si perfeziona solo con la firma del notaio. Peraltro anche nelle scritture private autenticate, il notaio non si limita ad accertare che le parti abbiano sottoscritto in sua presenza, ma effettua il medesimo controllo di legittimità e cura ugualmente tutti gli adempimenti successivi.
L’atto rogato è un atto pubblico, in quanto il notaio, apponendovi la sua sottoscrizione e l’impronta del suo sigillo, gli attribuisce pubblica fede; ciò che il notaio attesta nel rogito (ad esempio che ha dato lettura dell’atto alle parti, o che una persona ha fatto qualcosa ovvero ha sottoscritto una dichiarazione dinanzi a lui, o ancora che il notaio sia certo dell’identità personale delle parti) fa piena prova, cioè deve essere considerato vero, anche dal giudice, salvo che sia accertato giudizialmente il reato di falso.
Doveri e deontologia professionali
Il Notaio è tenuto al rigoroso controllo della regolarità formale degli atti e alla verifica dell’insussistenza di condizioni palesi di vizio che renderebbero la scrittura inefficace, nulla o annullabile. Circa il controllo di diritto sostanziale, vi sono interpretazioni divergenti, sia all’interno che all’esterno della categoria professionale.
La legge notarile, del resto, sostiene che Spetta al Notaio soltanto d’indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell’atto (art.47), e più volte la Corte di Cassazione si è pronunziata nel senso di indicare un dovere professionale limitato alla sola indagine sull’effettiva volontà delle parti di contrarre e sulla corrispondenza dell’atto a tale volontà, per come manifestata, esimendo il Notaio da responsabilità in ordine all’accertamento delle motivazioni rispettivamente conducenti alla stipula.
Altri ritengono però che la deontologia professionale richiederebbe che il Notaio, prestando attenzione alle condizioni culturali ed intellettive dei contraenti, si accerti della loro effettiva e concreta comprensione del reale contenuto degli atti che sottoscrivono e della portata delle obbligazioni che assumono.
Non è quindi impropria l’eventuale proposizione di forme o modalità dell’atto differenti da quelle originariamente previste, per meglio rispondere sia alle aspettative delle parti, sia all’esigenza di precisione ed appropriatezza giuridica generale; non è invece consentito al Notaio di debordare su argomenti relativi al carattere economico dell’atto, poiché in tale evenienza si configurerebbe un’attività di mediazione, anche se estemporanea od occasionale, la cui competenza esclusiva è appunto dei mediatori ed è ulteriormente esclusa per incompatibilità dall’art.2 della legge notarile.
La legge in realtà non precisa tipi di atti sui quali il Notaio abbia competenza esclusiva (nel senso che egli solo possa rogarli e non anche altri pubblici ufficiali), ma si limita ad indicare all’art.1350 del codice civile gli atti che obbligatoriamente “devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità”, ed all’art.2643 gli atti che “si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione”. Il Notaio, quando espressamente menzionato, è anzi sempre parificato ai pubblici ufficiali autorizzati alle funzioni di interesse. Vi sono comunque norme procedurali particolari, ad esempio di alcuni uffici delle amministrazioni finanziarie dello stato, che di fatto tale esclusività prevedono, come in materia di trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari, sebbene il silenzio del codice non confermi affatto che di tali procedure debbano occuparsi solo i notai. Esclusive fattuali si manifestano inoltre in molti casi non ordinari, ad esempio nella raccolta a domicilio di un testamento o per la verbalizzazione di fatti specifici osservati nel loro accadere, e per altre simili fattispecie per le quali le pubbliche amministrazioni non offrono al cittadino idonei servizi pubblici (non offrendo cioè la disponibilità di pubblici ufficiali per simili esigenze).
Nel tempo, i Notai italiani hanno sviluppato un’accessoria attività di consulenza prestata, ad esempio, per la redazione di scritture private non autenticate, come il contratto preliminare di compravendita (compromesso) o il testamento; tali consulenze sono propriamente prestate in ordine agli aspetti giuridici degli atti da stipulare (pareri pro veritate), mentre desta qualche non sommessa perplessità la pratica i prestarne anche in ordine agli aspetti economici, soprattutto quando tali servizi siano forniti ad una delle parti contraende, incrinando la limpidezza del requisito dell’imparzialità del Notaio.
Dal 2007 la maggior parte degli atti notarili italiani è trasmessa al Catasto ed al Registro delle Imprese in via telematica, avvalendosi della firma digitale: ciò ha reso le procedure immobiliari e societarie italiane tra le più celeri ed affidabili in Europa. I notai italiani si sono all’uopo dotati di una rete telematica dedicata (Rete Unitaria del Notariato, in acronimo RUN) e di un’apposita Autorità di certificazione. I documenti digitalmente sottoscritti sono circa tre milioni ogni anno, il che rende quello italiano, con ampio margine, il più importante sistema di documentazione notarile elettronica a livello mondiale. Nel 2005 il notariato italiano ha presentato in via sperimentale il primo sistema al mondo di circolazione internazionale di atti notarili in forma digitale.